ORDINANZA DEL PRESIDENTE N.11 DEL 28/06/2016

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA,

RENDE NOTO CHE:

dalla data odierna, è stabilito un percorso dedicato esclusivamente al transito pedonale nella zona del porto storico di Ancona, precisamente dalla portella Santa Maria sino al basamento dell'antica lanterna sita all'altezza del molo Clementino, parallelo alla sede di circolazione veicolare con attraversamenti a raso di quest'ultima, meglio individuato nell'allegato elaborato planimetrico e identificabile in sito per tramite dell'apposita segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

Art. 1

Dalla data della presente ordinanza, è fatto obbligo per chiunque, ai fini del transito a piedi nella zona del porto storico di Ancona, precisamente dalla portella Santa Maria sino asamento dell'antica lanterna sita all'altezza del molo Clementino, di percorrere esclusivamente il percorso individuato nell'allegato elaborato planimetrico e indicato in sito dall'apposita segnaletica stradale sia verticale che orizzontale.

Art. 2

Lungo il percorso di cui al precedente articolo, sono vietati il transito - fatte salve le intersezioni a raso con i percorsi destinati ad altre tipologie di traffico - nonché la sosta di qualsiasi veicolo, ivi inclusi i motocicli, i ciclomotori, i velocipedi, nonché ogni altro mezzo contemplato all'art. 47 del vigente Codice della Strada emanato con D. Lgs. n. 285/ 1992 così come da ultimo modificato ed integrato.
In ogni caso, in corrispondenza delle intersezioni suddette, è stabilito il diritto di precedenza per i pedoni.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità Portuale di Ancona, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dello stesso ente, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.
E' fatto altresì obbligo per chiunque di rispettare la segnaletica stradale - sia verticale che orizzontale - posta in sito per quanto la presente ordinanza prevede.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 7 - commi 13 e 14 nonché degli artt. 190 - comma 10 e 191 - comma 4 del vigente Codice della Strada, oltre che ai sensi del relativo Regolamento di esecuzione e - laddove applicabile - ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav ..

percorsi pedonali